L’art.7 del D.Lgs. 25 luglio 1998 nr. 286 stabilisce gli obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro.
Al comma 1. “Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili,
rustici o urbani, posti
nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza”.
Comma 2. “la comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano,
l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospita o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta”. 2-bis.” le violazioni delle disposizioni
di cui al presente articolo sono soggette alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro. Comma così modificato dal comma 6-bis dell'art. 4-bis, D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, aggiunto dal comma 1184
dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 9 settembre 2002, n. 195, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. (2) Comma aggiunto dal comma 1
dell'art. 8, L. 30 luglio 2002, n. 189. (3) Il presente articolo era stato abrogato dall'art. 5, D.L. 15 febbraio 2007, n. 10. L'abrogazione non è più prevista dalla nuova
formulazione del citato articolo 5 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.
Da sottolineare che in caso di cessione di fabbricato a straniero, si ritiene che la comunicazione di ospitalità correttamente compilata possa di fatto assorbire anche l’obbligo di comunicazione di cessione di fabbricato avvenuta a favore dello straniero (fatti salvi gli obblighi di registrazione dei contratti, stabiliti dalla Legge).