COMUNICAZIONE DI CESSIONE DI FABBRICATO

La Legge 18 Maggio 1978 nr. 191, conversione con modificazioni del D.Lgs 21/03/1978 nr. 59, all’articolo 12 disciplina la cessione di fabbricato; testualmente cita: “chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dello immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dello acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'Autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della
ricevuta postale. Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila (euro 103,00) a lire tre milioni (euro 1549,00). La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonché dalla Polizia Locale del
comune ove si trova l'immobile.

Il cedente che non ottemperi all’obbligo di comunicare la cessione di un fabbricato per un tempo superiore ad un mese o non lo faccia entro le 48 ore stabilite dalla normativa (termine che decorre dalla materiale
consegna dell’alloggio – ovvero, dalla consegna delle chiavi -), è soggetto ad un sanzione amministrativa entro i limiti sopra riportati. In sostanza sarà dovuto il pagamento in misura ridotta della somma di euro 206,00 (il doppio del minimo, ai sensi dell’art. 16 della L. 681/81), entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento dell'illecito amministrativo. Le modalità di pagamento e ricorso al Sindaco saranno indicate nello stesso verbale di contestazione. 

La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975 n. 706”.

La materia è stata oggetto di un recente intervento legislativo (art. 2 D. L. 20/06/2012 n. 1979 conv. nella Legge 07/08/12 n. 131)che prevede espressamente l’assorbimento dell’obbligo di comunicazione all’autorità di Pubblica Sicurezza nel caso di registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, di cui al D.P.R. 26/04/1986 n. 131. Pertanto l’assorbimento del predetto obbligo, già previsto per la registrazione dei contratti di compravendita aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari viene esteso ai contratti di comodato ed a tutti i contratti di locazione registrati, comprese le locazioni ad uso abitativo effettuate nell’esercizio di un’attività d’impresa, o di arti professioni, precedentemente escluse. Per i residui casi in cui la cessione di fabbricato non è soggetta alla registrazione del contratto permane l’obbligo di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza con la possibilità di utilizzare anche la trasmissione telematica di un apposito modulo informatico che sarà definito con decreto del Ministero dell’Interno. Le stesse disposizioni normative relative all’assorbimento dell’obbligo di comunicazione non si
applicano alla comunicazione di ospitalità di stranieri prevista dall’art. 7 del D Leg. 25/07/1998 n. 286.

Modello da utilizzare per la comunicazione di cessione di fabbricato.
Questa documentazione può essere presentata direttamente agli sportelli della Questura o in alternativa presso i protocolli dei singoli Comuni.
ATTENZIONE: non presentare presso l'URP del Comando di Polizia Locale.
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