DOMANDA DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Il capitolo V della Legge nr. 241 del 07 agosto 1990 disciplina gli accessi agli atti amministrativi delle amministrazioni pubbliche, che è il diritto di prendere visione e ad estrarre copia di ogni tipo di documento amministrativo non secretato d'Ufficio.
Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi  pubblici o diffusi , che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale  collegato ad una situazione che sia giuridicamente  tutelata  e connessa al documento  oggetto di richiesta di accesso.
La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato:  legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore. La delega, con copia fotostatica del documento di identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.

Il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato, e l'interessato deve eventualmente presentare una nuova istanza per poter ottenere l'accesso.

Domanda di richiesta per l'accesso agli atti amministrativi.
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