Il capitolo V della Legge nr. 241 del 07 agosto 1990 disciplina gli accessi agli atti amministrativi delle amministrazioni pubbliche, che è il diritto di prendere visione e ad estrarre
copia di ogni tipo di documento amministrativo non secretato d'Ufficio.
Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi , che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una
situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
La domanda può esser presentata dal soggetto direttamente o da un suo delegato: legale rappresentante-difensore, procuratore, tutore. La delega, con copia fotostatica del documento di
identità del delegante, deve essere allegata alla richiesta.
Il ritiro delle copie o la visione degli atti deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di accoglimento dell'istanza di accesso. Trascorso tale termine il procedimento viene archiviato, e l'interessato deve eventualmente presentare una nuova istanza per poter ottenere l'accesso.