Il ricorso al Prefetto viene normato negli articoli 203 e 204 del Codice della Strada.
Se il trasgressore o altri soggetti solidali ritengono che la contestazione di violazione a loro notificata sia errata o viziata da errori normativi hanno la facoltà di presentare ricorso al Prefetto del luogo dell'accertamento.
METODI E MODALITA’
- non è possibile presentare ricorso se si è già provveduto ad effettuare il pagamento in misura ridotta o si è chiesta la rateizzazione dell’importo
- il ricorso può essere presentato entro 60 giorni dalla data di contestazione / notificazione
- il ricorso può essere presentato di persona o con lettera raccomandata A/R alla Prefettura di Como sita in Via Alessandro Volta 50 ovvero per tramite del Comando presentando lo stesso ricorso all’URP negli orari di apertura al pubblico; sarà poi il Comando a trasmettere ricorso e controdeduzioni al Prefetto entro il termine di 60 giorni
- la richiesta di udienza va specificata nella comunicazione di ricorso
PROVVEDIMENTO DEL PREFETTO
- entro 120 giorni , decorrenti dalla data di deposito, il Prefetto accoglie o rigetta il ricorso
Se il ricorso viene accolto verrà emessa ordinanza di archiviazione comunicata all’Organo accertatore per la successiva notifica al ricorrente
In caso di rigetto del ricorso il Prefetto emetterà ordinanza ingiunzione del pagamento di una somma non inferiore al minimo dei quella edittale, maggiorata delle spese di notifica e istruttoria
- l’ordinanza ingiunzione deve essere notificata al ricorrente entro 150 giorni dalla sua adozione
- il pagamento della somma deve avvenire entro 30 giorni dalla data di notifica dell’ordinanza ingiunzione
- NB. Se il Prefetto entro 120 giorni decorrenti dalla data di deposito, non emette parere sull’accoglimento ovvero sul rigetto, lo stesso ricorso si ritiene accolto
All'ordinanza ingiunzione del Prefetto è possibile ricorrere tramite il Giudice di Pace.