L’articolo 202 del C.d.S. testualmente cita:
1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Tale somma è ridotta del 30 per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ai sensi del comma 3 dell'articolo 210, e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
2. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario ovvero mediante strumenti di pagamento elettronico.
2.1. Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura il conducente, in deroga a quanto previsto dal comma 2, è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento mediante strumenti di pagamento elettronico, nella misura ridotta di cui al secondo periodo del comma 1. L'agente trasmette il verbale al proprio comando o ufficio e rilascia al trasgressore una ricevuta della somma riscossa, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.
In sostanza risulta possibile pagare entro il termine di 60 giorni, 5 giorni per usufruire della riduzione del 30%, dalla notificazione o contestazione in uno dei seguenti modi:
- tramite l'avviso PagoPA
- utilizzando metodi di pagamento elettronico presso lo sportello URP del Comando negli orari di apertura al pubblico ovvero alle autopattuglie in servizio di controllo del territorio dotate di POS.
ATTENZIONE: a partire dal 01/04/2019 non è più possibile pagare in contanti presso la sede del Comando.
Con il pagamento della sanzione pecuniaria si estingue l’iter amministrativo, tranne per quelle violazioni con sanzioni accessorie al veicolo, del verbale e non sarà più possibile presentare alcun ricorso.
Quando il verbale correttamente contestato o notificato non viene pagato entro il termine di 60 giorni, viene innescata la procedura per il recupero del dovuto tramite la società CRESET il cosiddetto ruolo.
Prima di comunicare i dati per l'emissione della cartella esattoriale, questo Comando invia ai trasgressori/obbligati in solido la "lettera pre-ruolo", una comunicazione informativa contenente i dati della violazione non pagata entro i termini, già raddoppiata e aumentata delle spese postali e di procedura.
Si tratta di una procedura "di cortesia", non strettamente prevista dal Codice della Strada, che ha l'obiettivo di consentire all'interessato di definire la propria posizione prima che venga emessa la cartella esattoriale.
Se anche questo tentativo viene disatteso si procederà alla comunicazione alla società di riscossione che provvederà all’emanazione dei regolari ruoli che sono riferiti a verbali di violazioni non pagati nei 4 anni precedenti alla data in cui viene contestata/notificata la medesima sanzione amministrativa.