Ad ogni patente è assegnato un punteggio iniziale di 20 punti, che diminuisce ogni volta che viene commessa una delle infrazioni indicate in un’apposita tabella dei punteggi del Codice della strada (articolo 126-bis).
Si può perdere da un punto a dieci punti, a seconda della gravità della violazione commessa.

Per i neopatentati, nei primi tre anni, i punti persi per ogni violazione vengono raddoppiati.
Se vengono accertate più infrazioni contemporaneamente possono essere tolti al massimo 15 punti. Se però tra le infrazioni ce n’è una che comporta la sospensione o la revoca della patente vengono sottratti tutti i punti previsti senza alcuna limitazione.
In ogni caso le decurtazioni possono produrre al massimo l’azzeramento del punteggio che, quindi, non scende mai sotto quota zero.
I punti vengono tolti dalla patente di chi era alla guida al momento dell’infrazione, non da quella del proprietario del veicolo.
Infatti l’organo di polizia stradale (polizia, carabinieri, vigili urbani, etc.) che accerta la violazione consegna al conducente un verbale di multa indicando anche il punteggio da decurtare.

Se non è possibile identificare il conducente il verbale viene inviato al proprietario del veicolo o, nel caso di società, al legale rappresentante dell’azienda, che deve comunicare entro 60 giorni all’organo di polizia che ha accertato la violazione, i dati personali e della patente di chi era alla guida al momento dell’infrazione. Se queste informazioni non vengono comunicate, il proprietario deve pagare una sanzione amministrativa che va da 250 a 1000 euro, ma non perde i punti della patente.

 

CHIARIMENTI SUI PUNTI
Qualsiasi segnalazione o richiesta di chiarimenti riguardo la lettera del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che informa della decurtazione punti deve essere rivolta all'organo di polizia stradale (polizia, carabinieri, vigili urbani, etc.) che ha fatto la multa, come è indicato sulla stessa lettera.

Infatti è proprio l’organo di polizia che ha accertato la violazione che registra il punteggio da detrarre dalla patente negli archivi informatici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'operazione è effettuata entro 30 giorni da quando il verbale è diventato definitivo: cioè dopo che è stata pagata la sanzione pecuniaria, oppure gli eventuali ricorsi si sono conclusi in senso sfavorevole per l’interessato, oppure sono scaduti i termini per la loro presentazione.

Successivamente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base della decurtazione registrata e senza entrare nel merito dell'operato degli organi di polizia, comunica l'avvenuta riduzione di punteggio con una lettera inviata al domicilio degli interessati.

 

PERDITA DEI PUNTI SULLA PATENTE
In questo caso occorre rifare gli esami. Infatti quando tutti i punti della patente sono esauriti scatta l’obbligo di revisione della patente di guida. Il Ministero invia al conducente una lettera con la quale lo invita a rifare, entro 30 giorni, gli esami previsti per il rilascio della propria patente. In questo periodo è ancora possibile circolare. Se però gli esami non vengono sostenuti o non vengono superati la patente è sospesa a tempo indeterminato.
Dopo aver superato l’esame, sulla patente vengono riassegnati i 20 punti iniziali.

 

QUANTI PUNTI HO SULLA PATENTE
Ogni patentato può controllare in tempo reale il saldo dei propri punti. Basta chiamare da un telefono fisso il numero 848782782, attivo 7 giorni su 7 al costo di una telefonata urbana.

 

RECUPERO PUNTI
Se sono stati persi dei punti, ma il punteggio non è esaurito, per recuperare è possibile frequentare corsi speciali presso autoscuole o altri centri autorizzati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Questi corsi consentono di recuperare 6 punti a chi ha la patente A o B, 9 punti a chi possiede la patente C, C+E, D, D+E o la patente B con il certificato di abilitazione professionale.
Inoltre, sempre nel caso in cui il punteggio non sia azzerato ma sia inferiore a 20, è possibile ripristinare il la quota iniziale di 20 se per due anni dall’ultima infrazione non si commettono violazioni che comportano decurtazioni.

 

BONUS BUONA CONDOTTA
Ai conducenti che hanno almeno 20 punti viene automaticamente attribuito un “bonus” di 2 punti ogni due anni trascorsi senza infrazioni che fanno perdere punti. Con questo sistema si possono raggiungere al massimo 30 punti.
Invece, a partire dal 13 agosto 2010, per i neopatentati, nei primi tre anni, per ogni anno trascorso senza infrazioni che provocano decurtazione di punteggio è attribuito un "bonus" di 1 punto, fino ad un massimo di 3 punti totali.

IL PORTALE DELL'AUTOMOBILISTA

Collegandosi al sito (link presente sotto) il cittadino, dopo essersi registrato, potrà ottenere informazioni sulla "vita" della propria patente e dei veicoli in possesso.

TABELLA PUNTI PATENTE: DECURTAZIONE/VIOLAZIONE
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Scarica il memo degli indirizzi del Comando di Polizia Locale

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