ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA' CIVILE (RCA)

 

L’articolo 193 del C.d.S. stabilisce che tutti i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, NON POSSONO essere posti in circolazione senza la prescritta copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sula responsabilità civile verso terzi.

Per circolazione viene intesa sia la fase dinamica che la fase statica, ovvero anche un veicolo e/o rimorchio in sosta deve essere coperto da RCA.

Chi non ottempera a questo dettame legislativo incorre in sanzioni amministrative pecuniarie elevate, oltre al sequestro del veicolo ai fini della confisca.

La sanzione editale ammonta a € 841,00 (€ 588.70 se pagata entro 5 g. dalla notifica/contestazione) in aggiunta al sequestro del veicolo che viene affidato in via principale allo stesso trasgressore.

Il veicolo viene rimesso nelle disponibilità dell’avente diritto quando si sia provveduto a pagare la sanzione amministrativa entro 60 giorni nonché alla corresponsione del premio assicurativo per almeno 6 mesi.

In difetto di quanto sopra ed in assenza di ricorso, il verbale di violazioni diventa titolo esecutivo per la confisca del veicolo che sarà disposta dalla Prefettura territorialmente competente.

Da specificare che la sanzione di cui sopra è ridota a ¼ se l’assicurazione viene riattivata entro il 30° (15+15) giorno dall’avvenuta scadenza ovvero se viene disposta la rottamazione dello stesso veicolo entro il 30° giorno dalla data di contestazione o notificazione.

Il comma 4° bis dello steso articolo sanziona il conducente/proprietario del veicolo che circola con documenti assicurativi falsi o contraffatti. In questo caso viene disposta la confisca del veicolo e la sospensione della patente di guida per 1 anno, unitamente a sanzione amministrativa comminata dalla Prefettura territorialmente competente.

In questo caso l’organo accertatore ha facoltà di avvisare la compagnia assicuratrice che ha subito la contraffazione del tagliando assicurativo, la quale, potrà procedere a querela di parte per i reati p.p. dall’articolo 485 C.P. (falsità in scrittura privata).

 

 

CARATTERISTICHE DEL CONTRASSEGNO ASSICURATIVO:

 

Misure - larghezza 80 mm. e lunghezza 76 mm.
Stampa - in litografia su carta da 70 gr/mq.
Colori - resistenti al sole - fregio blu ( esterno ) e terra di Siena ( interno ) - fondo giallino e testo in nero.
Zone per dati - stampati in mille righe

 

 

 

Al fine di identificare le compagnie Italiane ed estere che sono autorizzate a stipulare contratti per la copertura di responsabilità civile verso terzi, di seguito gli elenchi delle imprese in regola con gli adempimenti di legge.

 

 

 

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Elenco imprese estere.pdf
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Scarica il memo degli indirizzi del Comando di Polizia Locale

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