All'interno del DL "destinazione Italia", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23/102/2013,l'articolo 8 sancisce che l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento di un sinistro stradale deve risultare: nella denuncia di sinistro e/o infortunio presentata alle compagnie assicurative, nei moduli di constatazione amichevole ovvero nei rapporti delle autorità giudiziarie se intervenute per i rilievi di rito.
Conseguentemente l'identificazione postuma di uno o piu' testimoni comporta l'inammissibilità della stessa testimonianza.