Con la pubblicazione della legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013
nr. 69 ("decreto del fare") approvata venerdì 9 agosto 2013, il 21 agosto 2013 entra in vigore la possibilità di ricevere uno sconto sulle sanzioni se pagate entro cinque giorni.
La norma ha riformulato l'articolo 202 del codice della strada introducendo la possibilità di ottenere uno "sconto"del 30% sull'importo della violazione se pagata nei primi 5 giorni” dalla contestazione o dalla
notifica del verbale.
Per contestazione si intende quando il trasgressore viene fermato dalla pattuglia operante ed allo stesso viene immediatamente redatto apposito verbale di violazione alle norme di circolazione.
La notifica è quando il verbale viene consegnato successivamente all’indirizzo dell’obbligato in solido ovvero del proprietario del veicolo.
Per quanto riguarda il “preavviso di violazione”, quello lasciato sui veicoli in sosta vietata, anche se non espressamente menzionato come forma di violazione ma solamente come atto di “cortesia”, questo comando di Polizia Locale, per analogia normativa, accetta il pagamento in misura ridotta anche oltre i 5 giorni dall’accertamento. In questo caso, se non perviene il pagamento, l’ufficio verbali provvederà a notificare regolare verbale di violazione aumentato delle spese di procedura e notifica.
E’ chiaro che anche quest’ultimo atto godrà della riduzione del 30% nelle modalità di cui sopra.
Il pagamento "con lo sconto" è ammesso per tutte le violazioni al codice della strada, anche quelle (maggiorate di 1/3) commesse in orario notturno, SOLO SE è consentito il pagamento in misura ridotta e non è prevista la sospensione della patente o confisca del veicolo.
Trascorsi cinque giorni
successivialla data della violazione, della contestazione o della notifica
il trasgressore/obbligato in solido perde la possibilità di pagare la somma ridotta del 30%. Oltre all'importo intero, quando previsto, saranno addebitate anche le spese di procedimento e di
notifica.
I 5 giorni utili ad usufruire della riduzione si calcolano a partire dal giorno della violazione, "giorno zero" che non si conteggia, fino alla mezzanotte del quinto giorno.
Qualora il quinto giorno fosse festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale successivo.